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mercoledì 6 marzo 2019

Art. 16 della Costituzione italiana

Art. 16 della Costituzione italiana 

Ogni cittadino puo' circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,  salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrinzione può essere determinata da ragioni politiche .
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge .
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2 commenti:

  1. L'articolo in esame afferma la libertà del cittadino di poter circolare e soggiornare liberamente nel territorio della Repubblica, salvo le limitazioni della legge per motivi di sanità e sicurezza. Salvo gli obblighi di legge, inoltre, ogni cittadino può uscire e rientrare dal territorio della Repubblica.
    Per quanto concerne i cittadini dell'Unione Europea, essi godono anche della libertà di stabilimento, vale a dire il diritto di svolgere senza restrizioni attività lavorative di qualsiasi tipo. La libertà di stabilimento è inoltre rafforzata dall'Accordo di Schenghen. Le limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno devono seguire i seguenti principi:
    -la riserva di legge, ovvero la competenza esclusiva della legislazione ordinaria a disciplinare le forme di restrizione della libertà di circolazione;
    -la riserva di giurisdizione, dato che solo l'autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi (habeas corpus);
    -l'obbligo di motivazione, il quale deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento restrittivo di tale libertà.

    Dal punto di vista applicativo, rilevano:
    -il foglio di via obbligatorio, che rappresenta un provvedimento tramite il quale si dispone il rimpatrio nel Paese di provenienza per persone considerate pericolose per l'ordine pubblico
    -la libertà di espatrio, visto che al cittadino è concesso uscire e far rientro nel territorio della Repubblica, salvo gli obblighi di legge;
    -il divieto per le Regioni di ostacolare la libera circolazione nel territorio.

    L'autorità giudiziaria vieta a persone considerate pericolose, il soggiorno in uno o più Comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, nonché di imporre l'obbligo di permanenza nel Comune di residenza o di dimora abituale.

    GIALLOCS006
    GIALLOCS010
    GIALLOCS012

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  2. Una delle libertà che l'uomo avverte con maggiore necessità è quella di spostarsi senza impedimenti da un luogo all'altro e di risiedere dove desidera senza bisogno di chiedere approvazione o di dover rendere conto a nessuno dei suoi spostamenti. Ogni cittadino, dunque, è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, naturalmente se non inteso come fuga dagli obblighi di legge.

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